AZIONI PER IL SOSTEGNO E LA TUTELA DELLE FAMIGLIE VENETE
art. 1 Finalità. 1)La Regione Veneto nel riconoscere nella famiglia il fulcro della struttura sociale veneta promuove ed attua azioni rivolte al suo sostegno e alla sua tutela. 2)L'obiettivo della presente legge è sostenere la vitalità delle famiglie venete che vivano situazioni di maggior bisogno o disagio finanziario. Art. 2 - Fondo regionale per la tutela delle famiglie venete. 1)Per le finalità della presente legge viene istituito il Fondo regionale per la tutela delle famiglie venete attraverso l'accantonamento del 10 per mille dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) frutto delle entrate annuali del bilancio regionale. Art. 3 - Beneficiari. 1)Possono accedere ai benefici di cui alla presente legge tutte le madri di famiglia venete con prole che rinunciano al lavoro, anche parzialmente, a vantaggio dell'educazione dei figli e per garantire la vitalità del nucleo familiare. Art. 4 – Disposizioni attuative. 1)Il 10 per mille dell'Imposta regionale IRAP iscritta nel Bilancio di previsione 2005 della Regione Veneto, viene accantonato nel dedicato capitolo di spesa vincolato ai fini degli obiettivi di cui alla presente legge. 2)Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di ciascun anno, i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IRAP, aventi domicilio fiscale nel Veneto, devono inviare copia di detta dichiarazione IRAP alla Regione Veneto con le stesse modalità telematiche con cui viene inviata all'agenzia delle entrate. 3)Ai fini della presente legge viene definito un contributo da erogare alle madri di famiglia con prole che rinunciano al lavoro, anche parziale, a vantaggio dell'educazione dei figli e della famiglia. Tale contributo viene richiesto dalle interessate su domanda alla Regione Veneto tramite il comune di residenza. 4)Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce termini, e modalità di presentazione delle domande per accedere ai contributi nel rispetto delle seguenti priorità: a)reddito disponibile per nucleo familiare; b)numero dei figli in età scolare fino ai 14 anni; c)numero di anziani presenti in famiglia; d)disponibilità di alloggio in locazione o in proprietà; e)esistenza di mutui accesi dalla famiglia per la prima casa. 5)Il Fondo regionale di cui all'articolo 2 viene ripartito equamente tra tutte le cittadine italiane residenti da più di cinque anni nella Regione Veneto in proporzione al numero dei punti acquisiti da ciascuna avente diritto. 6)La determinazione del contributo di cui all'articolo 4, comma 3, viene effettuata entro il mese di dicembre di ciascun anno suddividendo il fondo accantonato proporzionalmente alle situazioni di maggior bisogno. Art. 5 - Norma finanziaria. 1)Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 , quantificati in di euro......... per l'esercizio ........ si fa fronte utilizzando le risorse allocate nell'u.p.b. "Interventi per la tutela delle famiglie venete" del bilancio di previsione annuale. Art. 6 - Dichiarazione d’urgenza. 1)La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
|